Art. 5.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, tenendo conto, nella loro dislocazione, delle caratteristiche e delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1

 

Pag. 6

sono altresì individuate le procedure per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede ad apportare le occorrenti variazioni nei ruoli del personale dello Stato.
      4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo e nel territorio provinciale.